È quanto sostiene il CNF (Consiglio Nazionale Forense), secondo cui la previsione del D.L. 179/2012 (Sviluppo bis) di dotarsi di POS corrisponderebbe a chiari intenti di semplificazione e non stabilirebbe affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di strumenti di pagamento elettronico.
Si tratterebbe, piuttosto, di un onere a carico del professionista per facilitare il cliente nella modalità di pagamento a fronte della prestazione professionale resa.
Il CNF ha diramato una Circolare agli Ordini degli Avvocati in cui chiarisce che “la previsione corrisponde a chiari intendimenti di semplificazione e non stabilisce affatto che tutti i professionisti debbano dotarsi di POS, né che tutti i pagamenti indirizzati agli avvocati dovranno essere effettuati in questo modo a partire dalla data indicata, ma solo che, nel caso il cliente voglia pagare con una carta di debito, il professionista sia tenuto ad accettare tale forma di pagamento”.
La Circolare, in altre parole, ribadisce la centralità della volontà delle parti del contratto d’opera professionale (cliente ed avvocato) per la individuazione delle forme di pagamento. “Ad esempio, i clienti che sono soliti effettuare i pagamenti tramite assegno o bonifico bancario potranno continuare a farlo”.
Qualora, poi, il cliente dovesse effettivamente richiedere di effettuare il pagamento tramite carta di debito, e l’avvocato ne fosse sprovvisto, “si determinerebbe semplicemente la fattispecie della mora del creditore, che, come noto, non libera il debitore dall’obbligazione. Nessuna sanzione è infatti prevista in caso di rifiuto di accettare il pagamento tramite carta di debito”.
In definitiva, secondo gli avvocati, la nuova disposizione introduce un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, ed il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere all’avvocato (ma le stesse considerazioni valgono per gli altri soggetti) di pagare la prestazione con carta di debito.