Marcatura CE Prodotti da Costruzione

Marcatura CE Prodotti da Costruzione

MARCATURA CE Prodotti da Costruzione

 
Il settore delle costruzioni è regolamentato sia da numerose norme di prodotto nazionali che da specifiche tecniche, che ostacolano la libera circolazione dei prodotti da costruzione all’interno dei Paesi membri dell’Unione Europea. La UE ha voluto eliminare queste barriere tecnico-commerciali con l’adozione di standard europei di prodotto da parte degli Stati membri: prima con la Direttiva 89/106/CEE (CPD), successivamente con il Regolamento N. 305/2011 (CPR). Il Nuovo Regolamento sui Prodotti da Costruzione (CPR-Construction Products Regulation) N. 305/2011 fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione all’interno del mercato europeo e abroga la Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE (CPD).
Campo di applicazione Il Regolamento riguarda qualsiasi prodotto di costruzione(1) immesso sul mercato per essere impiegato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse rispetto ai requisiti di base delle opere stesse:
-          Resistenza meccanica e stabilità
-          Sicurezza in caso di incendio
-          Igiene, salute e ambiente
-          Sicurezza e accessibilità nell’uso
-          Protezione contro il rumore
-          Risparmio energetico e ritenzione del calore
-          Uso sostenibile delle risorse naturali.
(1) I prodotti da costruzione STRUTTURALI, oltre al Regolamento UE 305/2011CPR,  devono rispettare anche le NTC (Norme Tecniche sulle Costruzioni )
 
 
Apponendo la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento, dal momento che il prodotto risponde alle specifiche tecniche armonizzate.
Gli attori coinvolti nella valutazione della conformità del prodotto cambiano a seconda dei requisiti che il prodotto stesso deve rispettare.
I protagonistI di questo processo sono sempre e in ogni caso i Produttori.
A questi si affianca, a seconda del sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione da rispettare, un Organismo Notificato(2) di Certificazione e/o d’Ispezione e/o di Prova.
(2) Per Organismo Notificato si intende un'ente di certificazione e/o d'ispezione e/o di prova, Autorizzato dalle autorità competenti (Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle infrastrutture e Trasporti, Ministero dell’Interno) a svolgere l’attività di: - Certificazione, - Ispezione, - Laboratorio di Prova.
 
Tra i prodotti che il fabbricante è obbligato a conformare alle normative europee elenchiamo:
  • Aggregati (naturali, da frantumazione, da processo industriale e riciclati)
  • Attrezzature fisse per la circolazione stradale
  • Cementi, calci da costruzione e altri leganti idraulici
  • Prodotti metallici per impiego strutturale e loro accessori
  • Pannelli a base di legno (solo prove al fuoco)
  • Prodotti di legno per costruzione e loro accessori (solo prove al fuoco)
  • Pavimentazioni
  • Rivestimenti/finiture interne ed esterne di pareti e soffitti
  • Facciate continue
  • Coperture, lucernari, abbaini e prodotti accessori
  • Prodotti di vetro piano/profilato, loro seconde lavorazioni e vetro in blocchi
  • Prodotti e sistemi per l’isolamento termico
  • Prodotti a base di gesso
  • Membrane impermeabilizzanti
  • Prodotti prefabbricati di calcestruzzo
  • Materiali stradali
  • Murature e prodotti correlati.
 
 

ITER DI CERTIFICAZIONE

Le attività per la certificazione dei prodotti da costruzione consistono in:
  • Determinazione del prodotto in base a prove di tipo (compreso il campionamento), a calcoli di tipo, a valori desunti da tabelle o a una documentazione descrittiva;
  • Ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica
  • Sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica.
A buon esito di queste fasi L'ORGANISMO NOTIFICATO può emettere, ai fini della marcatura CE del prodotto:
  • un Certificato di conformità del controllo della produzione in fabbrica (sistema 2+)
  • un Certificato di costanza della prestazione del prodotto (sistema 1)
  • un Rapporto di prova (sistema 3).

 

Obbligatorietà della marcatura CE

Il Regolamento Europeo richiede la presenza di una norma armonizzata di prodotto che deve essere studiata ed applicata nel dettaglio dal fabbricante.
Per poter marcare CE un prodotto da costruzione, in assenza di tale tipo di norma, è necessario ottenere un Benestare Tecnico Europeo ETA (European Technical Approval). In assenza di norma armonizzata o di ETA, sarà comunque necessario eseguire l’iter procedurale di marcatura CE del prodotto da costruzione, percorrendo strade alternative (per esempio le NTC Norme tecniche di costruzione), ma non si potrà applicare il marchio CE su tali prodotti da costruzione, quindi la marcatura CE in questo ambito è un obbligo condizionato.
Alcune categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE con procedure di produzione e verifiche sul prodotto eseguite esclusivamente dal fabbricante, senza necessità di certificati. In genere sono i prodotti di tipo non strutturale.
Alcune categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE solo se si dispongono di certificazioni rilasciate da Organismo Notificato che possono riguardare:
  • il sistema di produzione (p.e. Norma UNI EN 1090 sulle strutture metalliche)
  • prove iniziali di tipo (ITT)
  • prove prestazioni sul prodotto
In ogni caso i certificati e le certificazioni rilasciati da Organismo Notificato NON sostituiscono la marcatura CE, ma ne sono solo una parte integrante.
Immettere sul mercato Europeo un prodotto da costruzione solo con il certificato è un illecito ed è sanzionato con procedure civili e penali.
Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi, se lo fa la marcatura è illegale.
 

Marcatura CE o conformità del prodotto.

La marcatura CE rappresenta nella sostanza COSA e COME danno vita alla realizzazione di un prodotto.
È evidente che COSA,  sono i componenti e le materie prime che servono a realizzare un prodotto e COME sono le procedure, lavorazioni necessarie per mettere assieme tutte le componenti/materie prime del prodotto finale, entrambe COSA e COME devono essere a norma, cioè rispettare i criteri di sicurezza.
Non è consentito realizzare un prodotto utilizzando prodotti non idonei, quindi essi stessi rispettosi dei requisiti previsti dalla legge, e non è neppure consentito realizzarlo senza rispettare le leggi ed i criteri di buona pratica.
Non è quindi possibile in alcun modo distinguere il tema della conformità dei prodotti e della produzione alle leggi ed il rispetto delle direttive sulla marcatura CE, la seconda presuppone la prima.
Solo per prodotti realizzati con prodotti e metodi conformi alle leggi è possibile parlare di marcatura CE del prodotto, senza conformità non esiste MARCATURA.
Va chiarito che la CONFORMITÀ di un prodotto è requisito essenziale e pregiudiziale per la marcatura CE, ma la Conformità stessa non è sostitutiva della Marcatura CE.
In definitiva, un prodotto può essere conforme alle norme di sicurezza ed alle direttive, ma se tale conformità può non essere dimostrabile mediante opportuna documentazione, avremo una Conformità sostanziale, ma non formale, perchè priva di documenti che ne definiscono e certifichino la conformità.
Quindi in caso di conformità sostanziale ( cioè in assenza di documentazione), gli obblighi previsti dalle direttive sulla marcatura CE non sono soddisfatti e non nessendoci rispetto della legge, non si può apporre il Marchio CE sul prodotto
La Marcatura CE presuppone si l’esistenza di una conformità sostanziale del prodotto, ma impone che essa sia documentata e documentabile.
 

La Marcatura CE

È il simbolo visivo che dimostra che il prodotto è conforme alla dichiarazione di prestazione DOP(3) e a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel Regolamento CPR e nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione. Deve essere applicata in modo visibile, leggibile e indelebile sul prodotto da costruzione o su un'etichetta a esso applicata; ove ciò non fosse possibile a causa della natura del prodotto, deve essere applicata sull'imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento.
(3) La dichiarazione di prestazione (DoP) è il concetto chiave del regolamento sui prodotti da costruzione (CPR).
La DoP dà al fabbricante la possibilità di fornire le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del prodotto che vuole immettere nel mercato. Il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione quando un prodotto è coperto da una norma armonizzata (EN) o una valutazione tecnica europea (ETA) rilasciata da un Organismo di Valutazione Tecnica (TAB) e può essere immettere il prodotto sul mercato.
Il fabbricante, rilasciando la DoP, si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione.
Sulla base delle informazioni contenute nel DoP, gli utenti si assumeranno la piena responsabilità di tale decisione.
La DoP costituisce quindi l'elemento chiave per il funzionamento del mercato interno dei prodotti da costruzione, fornendo con la necessaria trasparenza e stabilendo un chiaro sistema di ripartizione delle responsabilità tra i soggetti.
La DoP  deve rispettare i contenuti previsti all’Art. 6 e all’Allegato III del Regolamento CPR.
 
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