La polizza C.A.R. (Contractor's all risks) garantisce una copertura assicurativa per tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e prevede anche una garanzia di responsabilità civile per i danni cagionati a terzi durante l'esecuzione delle opere.
L'esecutore dei lavori I partecipanti , ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 "codice dei contratti" è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
La polizza CAR si divide in due sezioni:
- Sezione 1: DANNI ALLE COSE
La garanzia assicurativa "danni alle opere" è di tipo All Risks, ovvero garantisce l'indennizzo per i danni materiali e diretti alle cose assicurate da qualunque causa non espressamente esclusa.
La prima sezione è a sua volta suddivisa in quattro partite:
1) Opere ed Impianti permanenti e temporanei:
la somma assicurata in questa partita corrisponde al valore dell’opera da eseguire.
2)Opere ed impianti preesistenti:
danni alle opere già esistenti nel luogo del cantiere, causati dalla costruzione delle opere oggetto della partita 1.
3) Costi di demolizione e sgombero:
sono tutte quelle spese rese necessarie allo scopo di demolire e sgomberare i residuati di un sinistro, fino al più vicino posto di raccolta o di scarico.
4) Macchinari, baraccamenti e attrezzature di cantiere (esclusa per enti pubblici):
sono indennizzabili i danni materiali e diretti al macchinario, ai baraccamenti e alle attrezzature di cantiere da tutti gli eventi previsti dalla polizza salvo le specifiche esclusioni. Va fornito il dettaglio di quanto assicurato ed il suo valore a nuovo. In questa sezione riveste particolare importanza la garanzia “furto” delle attrezzature di cantiere.
- Sezione 2: RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
La società assicuratrice si obbliga a tenere indenne l’Assicurato da quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla SEZIONE I.
Se esistono altre assicurazioni sulle stesse cose e per gli stessi rischi (per esempio la polizza RCT-RCO stipulata dall’azienda per la sua globale attività), è opportuno segnalare all’Assicuratore tale situazione, in modo da stabilire contrattualmente che la garanzia “RCT sezione 2 “della polizza CAR interviene “a 2° rischio”, ovvero la prima polizza che interviene a copertura di un sinistro di responsabilità civile sarà la RCT globale dell’azienda. Solo nel caso in cui il massimale garantito dalla polizza RCT dell’impresa non sia sufficiente a coprire l’intero ammontare del danno arrecato, interverrà la “sezione 2 RCT” della polizza CAR ad integrare la parte di danno non coperta.
Alla polizza CAR possono essere aggiunte, pagando un sovrappremio e facendole espressamente richiamare in polizza, alcune Condizioni Particolari, quali ad esempio:.
- Per la Sezione 1 – Danni alle Cose: danni causati da errori di progettazione o di calcolo, maggiori costi per lavoro straordinario, notturno o festivo, manutenzione (danni dovuti a fatto dell’assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione), manutenzione estesa (danni dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione), ricerca del danno, scioperi, sommosse e tumulti popolari
- Per la sezione 2 – RCT : pluralità di assicurati (responsabilità civile incrociata), rimozione, franamento o cedimento di terreno, cavi o condutture sotterranee, inoperatività di altre polizze di Responsabilità Civile