Correttivo Codice appalti

Correttivo Codice appalti

Correttivo Codice appalti: ecco le modifiche più importanti apportate al dlgs n. 50/2016

Il Consiglio dei ministri del 13 aprile 2017 ha approvato il dlgs correttivo del nuovo Codice appalti relativo a lavori, servizi e forniture, adottato a norma dell’art. 1, comma 8, della legge delega n. 11 del 2016 , che “entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo“.

Sono stati modificati diversi articoli del dlgs n. 50/2016, a seguito dell’acquisizione dei seguenti pareri:

·      Conferenza unificata

·      Consiglio di Stato

·      Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

Gli articoli modificati sono 130, in alcuni casi si tratta solo di piccole correzioni, in altri sono stati inseriti diversi commi ad integrazione al testo originario.

Di seguito proponiamo il testo definitivo degli articoli più importanti, a seguito delle disposizioni integrative e correttive più significative. In verde riportiamo il nuovo testo del correttivo, cambiato rispetto a quello originario del dlgs n. 50/2016.

Ricordiamo che le correzioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Obbligo utilizzo decreto parametri

Si introduce l’obbligatorietà dell’uso dei parametri per calcolare i compensi a base di gara. Viene modificato il comma 8 dell’articolo 24, il cui testo originario è il seguente:

Art. 24 comma 8.

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6

A seguito delle correzioni sono stati inseriti il comma 8-bis e 8-ter ed il testo relativo al comma 8 è stato modificato con il seguente:

Art. 24 comma 8.

Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, approva, con proprio decreto, da emanare entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, le tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività di cui al presente articolo e all’articolo 31, comma 8. I predetti corrispettivi sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara dell’affidamento. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 6

Art. 24 comma 8-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. Nella convenzione stipulata con il soggetto affidatario sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

Art. 24 comma 8-ter. Nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non può prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151.

Albo dei collaudatori

È stato inserito l’obbligo, per le amministrazioni, di scegliere i collaudatori da un apposito albo.

Viene modificato il comma 6 dell’articolo 102, il cui testo originario è il seguente:

Art. 102 comma 6.

Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113. Per i lavori, il dipendente nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatori, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.

Il nuovo testo relativo al comma 6 dell’articolo 102 è il seguente:

Art. 102 comma 6. 

Per effettuare le attività di collaudo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 2, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all’albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza come previsto al comma 8 del presente articolo. Il compenso spettante per l’attività di collaudo è contenuto, per i dipendenti della sta ione appaltante, nell’ambito dell’incentivo di cui all’articolo 113, mentre per i dipendenti di altre amministra ioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposi ioni di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per i lavori, tra i dipendenti della stazione appaltante ovvero tra i dipendenti delle altre amministrazioni, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante, ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’articolo 31, comma 8.

Semplificazioni procedurali

In caso di nuovo appalto basato su progetti per i quali risultino scaduti i pareri acquisiti, ma non siano intervenute variazioni, vengono confermati i pareri, le autorizzazioni e le intese già rese dalle amministrazioni.

All’art. 27 (Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori) dopo il comma 1, è inserito il seguente comma 1-bis:

articolo 27 comma 1-bis.

Nei casi di appalti conseguenti al ritiro, alla revoca o all’annullamento di un precedente appalto, basati su progetti per i quali risultino scaduti i pareri, le autorizzazioni e le intese acquisiti, ma non siano intervenute variazioni nel progetto e in materia di regolamentazione ambientale, paesaggistica e antisismica né in materia di disciplina urbanistica, restano confermati, per un periodo comunque non superiore a cinque anni, i citati predetti pareri, le autorizzazioni e le intese già resi dalle diverse amministrazioni. L’assenza delle variazioni di cui al primo periodo deve essere oggetto di specifica valutazione e attestazione da parte del RUP. Restano escluse le ipotesi in cui il ritiro, la revoca o l’annullamento del precedente appalto siano dipesi da vizi o circostanze comunque inerenti i pareri, le autorizzazioni o le intese di cui al primo periodo

Costo della manodopera

Per contratti di lavori e servizi, i costi della manodopera devono essere individuati dalla stazione appaltante in fase di progetto, ai fini della determinazione dell’importo a base d’asta.  I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso.

Il comma 16 dell’art.23 in origine era il seguente:

Art. 23 comma 16

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4.

A seguito delle modifiche il testo definitivo risulta:

Art. 23 comma 16 

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma, si applica l’articolo 216, comma 4. Nei contratti di lavori e servi i la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo posto a base d’asta, individua nel progetto i costi della manodopera sulla base di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.

Appalto integrato

Viene introdotto un periodo transitorio che prevede che l’appalto integrato sia possibile per gli appalti i cui progetti preliminari o definitivi siano stati già approvati alla data di entrata in vigore del codice e nei casi di urgenza.

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti commi:

Art. 59 comma 1-bis.

Le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell’appalto sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. 

Art. 59 comma 1-ter.

Il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi c e consentono il ricorso all’affidamento congiunto e l’effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso di affidamento separato di lavori e progettazione.

Clicca qui per scaricare il dlgs con le modifiche apportate al nuovo Codice appalti

Fonte
biblus.acca.it
 
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